SINTOMI GENERICI: CONDANNATO IL MEDICO CHE NON PRESCRIVE ESAMI
La Cassazione ha accertato la responsabilità colposa del medico che non ha prescritto esami al paziente che lamentava sintomi generici (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 30/11/2018 n° 30999)
Il medico che, nel visitare un paziente che lamenta sintomi generici, non prescrive esami al fine di accertarne la causa attua una condotta colposa e potrà essere condannato a risarcire i danni patiti.
Ciò è quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, nell’ordinanza del 30 novembre 2018, n. 30999 – qui sotto allegata – nella quale i parenti di un malato, deceduto senza che gli fosse stato prescritto alcun esame approfondito, hanno convenuti in giudizio l’Asl, i sanitari e l’assicurazione; i parenti sostenevano che la negligenza dei medici a cui era stata affidata la cura del malato, per cui chiedevano il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del rispettivo figlio e fratello.
La Suprema Corte ha accolto le richieste di risarcimento dei parenti, secondo i quali, se l’intervento fosse stato eseguito immediatamente, non vi sarebbe stata alcuna emorragia, ovvero la causa del danno cerebrale e della morte dell’uomo.
Difatti, per valutare la colpa del medico, il parametro di riferimento è la condotta che avrebbe teoricamente tenuto ex art. 1176 c.c., comma 2, al posto del convenuto, un medico “diligente”.
Posto dinanzi a sintomi generici, che possono identificare diverse malattie, il medico non può aspettare l’evolversi dei sintomi, ma deve ipotizzare delle possibili diagnosi e prescrivere i relativi esami diagnostici al fine di verificarne la correttezza.
Dunque, la condotta del medico che, di fronte a sintomi generici del paziente, non ha prescritto alcun esame diagnostico né tantomeno ha informato il paziente delle possibili diagnosi scaturenti dai sintomi rilevati, è palesemente difforme dal precetto di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. e pertanto il paziente (o i suoi eredi) andranno risarciti.
Clicca qui per l’ordinanza: Cassazione civile, sez. III, ordinanza 30.11.2018 n. 30999
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