ADDEBITI SUCCESSIVI AL RECESSO: SKY CONDANNATA A RISARCIRE LA CLIENTE
Il Giudice di Pace di Milano ha stabilito l’illegittimità degli addebiti effettuati da Sky successivamente al recesso notificato dalla cliente, oltre indennizzo per il mancato riscontro al reclamo dalla stessa inviato (Giudice di Pace di Milano, Sez. III Civile, Sentenza n. 11649 del 28.12.2018)
Sky non ha recepito la volontà espressa dal consumatore di recedere dal contratto, prelevando indebitamente il costo dell’abbonamento, in violazione delle norme in materia.
È quanto stabilito dal Giudice di Pace di Milano nella sentenza n. 11649/2018, accogliendo la domanda avanzata da una consumatrice nei confronti di Sky, che successivamente al recesso inviato a mezzo raccomandata a/r, continuava a prelevare direttamente dal conto della cliente il costo dell’abbonamento.
Per il Giudice meneghino, la società Sky ha violato le disposizioni contenute nel c.d. “Decreto Bersani” che stabilisce che “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. “
Conseguentemente, ad avviso del Giudice di Pace di Milano, non avendo Sky recepito la volontà del consumatore e continuando a inviare fatture e prelevare indebitamente il costo dell’abbonamento mensile, la stessa deve essere condannata a restituire alla consumatrice l’importo indebitamente prelevato, nonché è stata ulteriormente condannata a pagare un’indennizzo per il mancato riscontro al reclamo inviato pari ad 1 euro per ogni giorno di ritardo.
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