IMMISSIONI RUMOROSE: RISARCIMENTO SE OLTRE LIMITE
La Cassazione stabilisce che basta il superamento di per sé dei limiti di tollerabilità stabiliti per legge per ottenere il risarcimento del danno (Cass. Civile, Sez. II, Sentenza n. 23283 del 31 Ottobre 2014)
I condomini che subiscono i rumori molesti derivanti da attività condominiali, hanno diritto a far interrompere le immissioni di rumore e a ottenere il risarcimento del danno (sia patrimoniale che non patrimoniale) senza la necessità di specifiche allegazioni probatorie se i condomini dimostrano che i rumori superano la normale tollerabilità.
E’ il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23283/2014 – qui sotto allegata – che ha ribaltato una decisione della Corte d’appello che aveva dato torto ai condomini perché non avevano provato il comportamento, doloso o colposo, del condominio.
La Cassazione ricorda che “L’art. 844 codice civile è uno strumento di tutela che consente di ottenere la cessazione del comportamento lesivo” oltre al risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto di proprietà nonché “al risarcimento del danno non patrimoniale ove siano stati lesi i valori della persona, in particolare, della salute di chi ha il diritto di godere il bene compromesso dall’emissione“.
Già il superamento di per sé dei limiti di tollerabilità stabiliti per legge integra di per sè colpa; e se da ciò deriva un danno a terzi (che è sicuramente ingiusto) diviene fonte di responsabilità.
Insomma è sufficiente dimostrare il mero superamento della soglia della normale tollerabilità non essendo necessaria alcun’altra allegazione, al contrario di quanto affermato dalla Corte d’appello.
Per la sentenza clicca qui: Sentenza 23283-14
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