INFILTRAZIONI D’ACQUA: PAGA IL PROPRIETARIO DELL’APPARTAMENTO SOVRASTANTE
Risarcimento del danno patrimoniale per la tinteggiatura e del danno non patrimoniale; la quantificazione in via equitativa (Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 24266 del 04.10.2018)
I tubi che attraversano diametralmente gli appartamenti condominiali sono spesso fonte di litigio quando si verificano perdite e l’acqua filtra sino al soffitto sottostante.
Se l’infiltrazione riguarda i tubi orizzontali, quelli cioè di proprietà del titolare dell’appartamento, è quest’ultimo a sostenere tutte le spese: dalla riparazione della perdita alla consulenza tecnica, dal rifacimento del proprio pavimento all’imbiancatura delle pareti dell’immobile sottostante.
Accertata la responsabilità del proprietario dell’appartamento di sopra, il giudice – oltre a condannarlo a riparare la rottura – quantifica i danni che questi deve risarcire al danneggiato. Innanzitutto ordina il ripristino delle stanze interessate dalle macchie di umidità: viene valutato il prezzo medio praticato per la tinteggiatura delle quattro pareti della camera in questione e non solo della sezione rovinata (per evitare contrasti di colore).
Secondo la Cassazione il giudice può determinare il risarcimento del danno «in misura equitativa» quando non ha elementi per quantificare la somma con esattezza. Si tratta di un criterio che consente al magistrato di orientarsi secondo quanto gli appare giusto nel caso concreto.
Il giudice può liquidare il danno in via equitativa senza necessità di una apposita richiesta di parte con l’unico limite di non poter dar per scontata l’esistenza di un danno non dimostrato. Solo dopo tale prova, la quantificazione può seguire criteri discrezionali.
Per il testo del provvedimento clicca qui:Ordinanza n. 24266 del 04.10.2018
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