CASA PRIVA DI CERTIFICATO DI ABITABILITÀ: IMMOBILE INCOMMERCIABILE
Grava sul venditore l’obbligo di consegnare il certificato di abitabilità dell’immobile, altrimenti costui si rende inadempiente (Cass. Civile, ordinanza 20 Febbraio 2018 n. 4037)
Il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l’obbligo di consegnare a chi acquista il certificato di abitabilità, senza il quale l’immobile è “incommerciabile”.
Già con la sentenza n. 2294/2017, la Cassazione aveva ribadito che la mancanza assoluta della licenza di abitabilità o l’assenza delle condizioni necessarie a ottenerla integrano ipotesi di consegna di aliud pro alio.
L’aliud pro alio indica, nel diritto civile, la totale difformità del bene consegnato e la sua conseguente inidoneità a svolgere la funzione economica sociale che sarebbe propria del bene.
Tale situazione conferisce all’acquirente il diritto di agire per la risoluzione del contratto, oppure per ottenere il risarcimento del danno, o ancora per l’eccezione di inadempimento.
In questi casi la violazione non è sanata dalla mera circostanza che il venditore abbia già presentato una domanda di condono.
La Corte di Cassazione, chiamata nuovamente a pronunciarsi sul punto, con l’Ordinanza n. 4037/2018 ha avvalorato l’importanza della consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto.
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