BUCHE: IL COMUNE DEVE RISARCIRE
Per la Cassazione la responsabilità dell’ente prescinde dall’accertamento del carattere colposo del comportamento del custode (Cass. Civile, Sez. III, Sentenza n. 19154 del 05.11.2012)
Più volte la Cassazione è intervenuta in materia di insidie stradali, soprattutto quando queste sono costituite da buche. Il discrimine che consente di stabilire se il danno va risarcito o meno, non sta nel verificare se ci sia una colpa dell’ente, quanto nell’accertare se si è effettivamente in presenza di una situazione “insidiosa” o pericolosa, caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso.
In una sentenza del 2012, la Corte di Cassazione ha affermato, in primo luogo, che il cittadino che cade nella buca durante una festa di paese ha diritto al risarcimento da parte dell’ente locale, a meno che il danneggiato abbia avuto una condotta imprudente.
La terza sezione civile ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano condannato il Comune al risarcimento dei danni cagionati a un bambino inciampato in una buca profonda nella piazza durante la festa del Capodanno.
La Corte ha inoltre ribadito che «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (articolo 2051 c.c.) prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode (in questo caso il Comune, ndr) e presenta una natura oggettiva, necessitando del mero rapporto eziologico tra la cosa e l’evento verificatosi».
Ovviamente, continuano gli Ermellini, tale responsabilità prescinde anche dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni cagionati, a meno che non intervenga un evento del tutto fortuito. Evento che si verifica nei seguenti casi: «quando il dissesto si manifesta in modo del tutto improvviso e imprevedibile, per cui l’attività di controllo e la diligenza dell’ente non garantiscono un tempestivo intervento oppure quando il danneggiato sia stato particolarmente disattento e imprudente».
Dunque, ad eccezione dei casi su indicati, c’è sempre la responsabilità dell’ente proprietario o concessionario della strada che, in quanto “custode”, è tenuto a sorvegliarlo, modificarne le condizioni di utilizzo ed evitare che altri possano apportare cambiamenti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI!