L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E’ TENUTO ALLA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA
Per gli Ermellini l’amministratore di condominio esercita le proprie funzioni in veste di mandatario ed esegue il mandato conferitogli nel rispetto dell’art. 1170 c.c. (Cass. Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 24920 del 20.10.2017)
L’amministratore di condominio assume la veste di mandatario nello svolgimento delle sue funzioni; pertanto, egli è tenuto a eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell’art. 1710 del codice civile. La verifica dell’avvenuto rispetto delle obbligazioni su di lui gravanti e per valutare se la sua condotta sia o meno dovuta dovrà effettuarsi sulla scorta di tale parametro.
Tanto ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 24920/2017 sul ricorso presentato dal Condominio nei confronti dell’ex amministratore, chiamato a rispondere di inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato, in particolare per il tardivo pagamento di un premio di una polizza assicurativa.
In secondo grado, tuttavia, l’amministratore era ritenuto esente da responsabilità contrattuale perché l’accertata mancanza di fondi nelle casse condominiali era stata determinata proprio dalla morosità dei condomini.
Nel rigettare il ricorso, il Collegio chiarisce che i poteri dell’amministratore di condominio sono quelli di un comune mandatario, conferitigli, come stabilito dall’art. 1131 c.c., sia dal regolamento di condominio sia dall’assemblea condominiale. Dunque, poiché nell’esercizio delle funzioni egli assume le veste del mandatario, risulterà gravato dall’obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell’art. 1710 del codice civile.
Nel caso di specie inoltre, è stato accertato che l’amministratore aveva più volte sollecitato, anche per iscritto, i condomini morosi al versamento delle quote condominiali; egli, infatti, ex art. 63 disp. att. c.c., ha la facoltà e non l’obbligo di ricorrere all’emissione di un decreto ingiuntivo nei riguardi dei condomini morosi.
Pertanto, conclude la Cassazione, non sussiste alcuna violazione dell’obbligo di diligenza da parte dell’amministratore di condominio in quanto egli si è comunque attivato nella raccolta dei fondi, mettendo in mora i condomini inadempienti.
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