GUIDA IN STATO DI EBBREZZA? AUTOMOBILISTA ASSOLTO PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO
L’automobilista deve essere assolto per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. se il tasso alcolemico accertato mentre era alla guida non è particolarmente elevato (Corte d’Appello di Venezia, Sez. III Penale, Sentenza n. 1989 del 05.06.2018)
Si all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche alla guida in stato di ebbrezza nel caso in cui il tasso alcolemico riscontrato nell’automobilista sia modesto.
Lo ha affermato la Corte d’appello di Venezia che, con la sentenza numero 1989/2018, ha assolto un uomo imputato della contravvenzione di cui all’articolo 186, comma 2, lettera b) e 2 sexies del codice della strada in quanto non punibile ex art. 131-bis c.p..
L’automobilista si era messo alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche: il tasso alcolemico accertato mediante etilometro era pari a 1,10 g/l sia alla prima che alla seconda prova.
I giudici di secondo grado hanno deciso di dargli ragione, ritenendo che il tasso di intossicazione alcolica riscontrato in sede di accertamento non era particolarmente elevato, ragioni che “non sono sufficienti né da sole né unitariamente considerate ad escludere il fatto dal perimetro operativo della condizione di esclusione della punibilità del fatto“.
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