AMBULANTE INSISTE PER VENDERE LA MERCE? SI TRATTA DI MOLESTIE
Per la Corte l’ambulante “petulante” che disturba in modo pressante e impertinente la vittima al solo fine di vendere il prodotto risponde del reato di molestie (Cass. Penale, Sez. I, Sentenza n. 35718 del 26/07/2018)
Rischia una condanna per molestie il venditore ambulante che cerchi di vendere il proprio prodotto in modo eccessivamente petulante “tallonando” per strada la vittima.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 35718/2018, ha infatti respinto il ricorso di un venditore di profumi confermando la condanna alla pena di 300 euro di ammenda per il reato di molestie comminatagli dal Tribunale di Termini Imerese.
L’imputato, di origine italiana, si era giustificato adducendo di essere stato mosso “esclusivamente dall’intento di promuovere ed incentivare la vendita del proprio prodotto”.
Secondo la ricostruzione di merito la vittima era stata avvicinata da un ambulante mentre intenta ad effettuare un prelievo bancomat a Bagheria. L’uomo aveva cominciato a parlarle del diritto a lavoro e quando la denunciante aveva accennato ad allontanarsi, aveva estratto dalla borsa un profumo tentando di convincerla ad acquistarlo. In quel frangente si era avvicinato anche il secondo “venditore” che “non solo aveva serbato lo stesso contegno del socio in affari ma aveva rincorso la donna e l’aveva tallonata finché la stessa non aveva raggiunto l’autovettura con a bordo il marito che l’aspettava”.
Una condotta che la Suprema corte considera inaccettabile. I giudici respingono anche la tesi della difesa secondo la quale il venditore, era spinto solo dall’intenzione di “piazzare” la sua merce e non era consapevole di essere molesto.
Ad avviso della Cassazione, la “petulanza” era tale che l’imputato non poteva non accorgersi di disturbare, a prescindere dallo scopo che lo muoveva. La Cassazione, a causa di precedenti ostativi nega anche le attenuanti generiche e conferma la correttezza della decisione, presa in sede di merito, di condannare solo sulla base della dichiarazioni della persona offesa.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI!