CLIENTE RISARCITO SE LA MALATTIA IMPEDISCE LA PARTENZA
Il venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire il cliente che a causa di una malattia improvvisa non può più partire, la quale deve considerarsi causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. dovuta ad un evento imprevedibile (Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza n. 18047 del 10 luglio 2018)
Il cliente che a causa del sopraggiungere di un’improvvisa patologia non può usufruire del pacchetto turistico “all inclusive” comperato da un tour operator, potrà conseguire la restituzione dell’importo pagato in quanto ciò configura una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 del codice civile.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 18047/2018 con cui ha respinto il ricorso di un tour operator nei confronti del quale era stata disposta dai giudici di merito la restituzione dell’importo versato da una coppia di clienti.
Questi avevano acquistato un pacchetto turistico “all inclusive” ma in seguito erano stati costretti a rinunciarvi a causa della grave ed improvvisa malattia che aveva colpito uno dei due. I Giudici di merito hanno fin da subito manifestato il diritto al risarcimento della coppia dei clienti, ma il tour operator ha voluto adire la Cassazione al fine di ottenere la riforma della sentenza a se sfavorevole.
Per gli Ermellini, tuttavia, il giudice a quo ha correttamente inquadrando la fattispecie in esame nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti.
Valutando il gravissimo impedimento che non aveva consentito ai contraenti di fruirne, ha dunque applicato il principio sopra enunciato con il quale la previsione di cui all’art. 1463 c.c risulta perfettamente compatibile, con riferimento a tutti i contraenti.
L’art. 1463 c.c, infatti – spiegano i giudici – assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l’ambito contrattuale della responsabilità.
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