DANNO DA VACANZA ROVINATA? RISPONDE IL TOUR OPERATOR
L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno – ivi incluso il danno da vacanza rovinata – subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi (Cassazione civile, sezione III, Sentenza n. 17724 del 6 luglio 2018)
Il venditore o organizzatore di un pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni che possa subire il viaggiatore, è responsabile del risarcimento patito per fatto illecito commesso da un terzo.
In tal senso si è espressa la Cassazione con sentenza n. 17724/18, depositata il 6 luglio, a seguito del ricorso presentato da due turisti che chiedevano il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del bagaglio e alla forzata anticipazione della partenza per colpa di un’agenzia di viaggi con la quale avevano acquistato un pacchetto vacanze.
Il Tribunale, adito dai danneggiati, respingeva l’appello principale, accogliendo, invece, l’appello incidentale del tour operator per la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di prime cure.
La Corte, premesso che la materia dei pacchetti turistici, all’epoca della vicenda, era regolata dal D.Lgs. n. 111/95, attuativo della direttiva 90/314/CEE, indica che l’art. 14, comma 2, del citato decreto prevede che in caso di mancato adempimento della prestazione acquistata «l’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti».
La disposizione, secondo la Suprema Corte, deve applicarsi nei confronti dell’organizzatore o del venditore di un pacchetto turistico, il quale «è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie)».
Precisa inoltre il Collegio che il venditore del pacchetto turistico risponde dei danni subiti dal viaggiatore per fatto illecito di un terzo in virtù della sola assunzione legale del rischio e non a titolo di colpa in eligendo o in vigilando.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI!