BLACKOUT CORRENTE ELETTRICA NELL’ESERCIZIO COMMERCIALE? LA SOCIETÀ RESPONSABILE PAGA I DANNI
Secondo il Tribunale di Milano il gestore della corrente elettrica è responsabile anche se si è subito attivato per chiedere presso il Distributore la riattivazione, perché avrebbe dovuto monitorare la situazione e sollecitare il Distributore stesso affinché la somministrazione riprendesse entro le 48 ore (Tribunale di Milano, Sez. XI Civile, Sentenza n. 7772 del 10/07/2018)
Importantissima decisione del Tribunale di Milano, Sezione Undicesima, che ha condannato un gestore di energia elettrica avendone accertato l’inadempimento contrattuale, a risarcire i danni patrimoniali causati per la mancata riattivazione immediata (entro 48 ore) della corrente elettrica nell’esercizio commerciale dell’attore.
L’attore, proprietario di un esercizio commerciale, si era visto recapitare due bollette della corrente elettrica particolarmente onerose a seguito della voltura a nuova società della luce.
Tali bollette però erano basate su una lettura iniziale errata del contatore, effettuata all’atto dell’attivazione della nuova fornitura. Nonostante i numerosi reclami presentati dall’attore, con coinvolgimento anche del Distributore, la società non provvedeva alla correzione, ed anzi chiedeva il pagamento di quanto indicato nelle bollette.
Il gestore della corrente elettrica per ultimo, arrivava sino al punto di sospendere la fornitura visto il mancato pagamento. All’atto della sospensione l’attore provvedeva immediatamente a pagare quanto indicato nelle bollette, al solo fine di ottenere l’immediata riattivazione della corrente elettrica, ma ciò avveniva solamente 7 giorni dopo.
Il Tribunale di Milano, Sezione Undicesima, ha ritenuto il comportamento del gestore tale da qualificare un inadempimento contrattuale del contratto di somministrazione in essere, in quanto, il gestore della corrente elettrica è responsabile anche se si è subito attivato per chiedere presso il Distributore la riattivazione, perché avrebbe dovuto monitorare la situazione e sollecitare il Distributore stesso affinché la somministrazione riprendesse entro le 48 ore.
Vista la difficoltà di qualificare il risarcimento del danno patrimoniale il Giudice ha ritenuto di dover quantificare i danni con il criterio equitativo ex artt. 1226 c.c. e 2056 c.c.