CONDOMINIO: IL FURTO IN CORTILE E’ COME QUELLO IN CASA
Secondo la Cassazione il cortile interno di una abitazione viene individuato come una pertinenza della medesima così da doversi configurare in caso di sottrazione di beni da tale spazio, il delitto previsto dall’articolo 624-bis codice penale (Cass., Sez. V Penale, Sentenza n. 27134 del 02.05.2018)
Rubare una bicicletta in un cortile condominiale equivale a rubare in casa.
Questo, in estrema sintesi, il principio applicato dalla Corte nella sentenza n. 27143/2018 legata al furto di una bicicletta effettuato da un soggetto che si era intrufolato in un cortile condominiale dove la stessa era custodita e appartenente a una condomina.
Il furto, tuttavia, non era riuscito perché il ladro era stato bloccato dal portiere.
La Corte d’appello aveva confermato la sentenza del tribunale che aveva condannato l’intruso per il reato «di furto in abitazione e furto con strappo» mentre il condannato contestava tale qualificazione del fatto sostenendo che il tentativo di uscire immediatamente dal cortile doveva essere valutato in modo da inquadrate il comportamento nel reato di «furto non consumato in abitazione o nelle sue appartenenze» o nel reato di «furto d’uso».
Tuttavia, la Cassazione ha confermato l’analisi dei fatti effettuata dalla corte di merito, che aveva ben illustrato come si fosse concretato il tentativo di furto, senza che fosse possibile qualificarlo né come «furto d’uso» (non era credibile che il condannato avesse voluto fare un uso momentaneo della bicicletta all’interno del cortile) né come «furto non consumato in abitazione» perché, per orientamento costante della giurisprudenza «il cortile interno di una abitazione viene individuato come una pertinenza della medesima così da doversi configurare in caso di sottrazione di beni da tale spazio, il delitto previsto dall’articolo 624-bis codice penale».
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