SEGNALAZIONE ALLA CAI? POSSIBILE SOLO SE PRECEDUTA DALL’AVVERTIMENTO
Per la Cassazione se l’istituto di credito non ha provveduto a comunicare al cliente la dichiarazione del proprio recesso dal rapporto di cui alla carta di debito, ne consegue l’inefficacia della revoca e della correlata segnalazione (Cass., Sez. I Civile, Sentenza n. 15500 del 13.06.2018)
La banca non può revocare il bancomat del cliente, in rosso da un anno mezzo, e segnalarlo alla centrale d’allarme interbancaria senza preventivamente avvertirlo.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 15500/2018, accogliendo il ricorso di un correntista del Banco Popolare.
Il Tribunale di Verona, invece, nel 2014, aveva respinto il ricorso del risparmiatore, “titolare di un conto corrente non affidato”, “sul quale era stato autorizzato l’uso” di una carta bancomat, il quale si era visto estinguere il conto, revocare la carta di debito e segnalato alla centrale d’allarme ad opera della Banca in assenza di qualsiasi comunicazione, ritenendo il comportamento dell’istituto di credito conforme alle previsioni di legge.
La Corte tuttavia ha ribaltato l’esito della sentenza del Tribunale, correttamente osservando che “In proposito va in modo particolare sottolineato che l’«autorizzazione» all’uso della carta di debito suppone di necessità la sussistenza di un patto, intercorrente tra intermediario e cliente, che tale autorizzazione fondi e governi anche in termini disciplinari. Correlativamente, sotto il profilo tecnico giuridico, la c.d. «revoca» della carta di debito viene in sé stessa a integrare un’ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale che correva tra le parti.
La «revoca» della carta di debito, per poter essere efficacemente iscritta in Centrale, deve dunque rispettare le modalità di corretto esercizio del recesso dal patto che sono previste nel nostro ordinamento. Ora, secondo i principi generali del vigente nostro sistema, il recesso è in ogni caso un negozio unilaterale recettizio. Per potere essere in grado di produrre effetti, lo stesso deve pertanto essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale, secondo la prescrizione della norma dell’art. 1334 cod. civ.”
Pertanto, sulla base di tali presupposti, la Cassazione ha rilevato che nel caso in esame l’intermediario non ha provveduto a comunicare al cliente la dichiarazione del proprio recesso dal rapporto di cui alla carta di debito e dunque ne consegue l’inefficacia della revoca e della correlata segnalazione.
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