TITOLI LEHMAN BROTHERS: LA BANCA DEVE RISARCIRE
Per la Cassazione va condannata al risarcimento al Banca che non avvertì il cliente inesperto della rischiosità dei titoli Lehman Brothers (Cass., Sez. I Civile, Sentenza n. 15773/2018)
Va risarcito il cliente di una banca che, non opportunamente informato dall’istituto di credito, decise di investire in obbligazioni Lehman Brothers e che, a seguito del default del gruppo, perse gran parte del capitale investito.
Lo ha precisato la Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 15773/2018 che si è pronunciata sulla vicenda riguardante un tamponamento a catena che aveva coinvolto tre autovetture.
“Nell’ordine di acquisto – si legge nella sentenza depositata oggi – la banca aveva dichiarato che tali obbligazioni risultavano poco rischiose, obbligandosi pattiziamente anche ad avvisare tempestivamente il cliente ove si fosse verificata una variazione significativa del livello di rischio“.
“Le informazioni devono, e dovevano, essere fornite dall’intermediario prima della stipula dell’ordine di acquisto dei titoli mobiliari, anche in caso di rinnovo di titoli analoghi – scrive la Corte nella sentenza di oggi – e non aver fornito la doverosa informazione integra l’inadempimento dell’istituto di credito“.
Inoltre, i giudici d’appello hanno “evidenziato dati indiscutibili – rileva la Cassazione – come la diversa natura del titolo rispetto a quelli sino ad allora acquistati dall’investitore, e la sua particolare natura di obbligazione emessa da Banca privata straniera“. Nel caso in esame, si spiega nella sentenza, “erano ancor più doverose informazioni dettagliate, anche a prescindere dalla valutazione di adeguatezza o appropriatezza dell’investimento, specie nei riguardi di un investitore che era stato profilato come disponibile a sopportare un rischio basso“. E ancora è pacifico, osservano i giudici, che “l’obbligo di fornire informazioni sull’andamento del titolo, successivamente al suo acquisto, era stato pattiziamente concordato tra le parti, in sede di compravendita dei titoli mobiliari. La banca risulta pertanto inadempiente anche sotto questo profilo, perchè l’informazione deve essere specifica e non può limitarsi a fornire al cliente generiche rassicurazioni“.
La banca pertanto non ha esplicitato con chiarezza all’investitore la situazione del titolo e del mercato, non mancando di fornire generiche rassicurazioni al cliente, e per tal motivo è stata condannata a risarcire al cliente l’intero valore dei titoli acquistati.
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