L’EX MOGLIE HA DIRITTO AL TFR DEL MARITO
La Cassazione conferma che l’indennità deve essere percepita dopo l’introduzione del giudizio divorzile e sempre che ne sussistano gli altri presupposti previsti (Cass. Civ., Sez. VI Ordinanza n. 7239 del 22.03.2018)
L’art 12-bis della legge 898/1970, c.d. Legge sul Divorzio, prevede che l’ex coniuge, ossia colui che abbia ottenuto la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto a ricevere una percentuale del trattamento di fine rapporto percepita dall’altro coniuge.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 7239/2018 del 22.03.2018 ha fornito un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’art. 12 bis della legge sul divorzio, sulla scorta del tenore letterale della norma nella parte in cui prevede “anche se maturate dopo la sentenza“.
La norma, utilizzando la congiunzione “anche“, permette di ricavare che l’indennità può essere maturata sia prima che dopo la sentenza di divorzio, con la necessità e, dunque, il limite temporaneo della presentazione della domanda giudiziale.
Si può facilmente osservare che nelle more del giudizio, nessuna delle parti processuali sia titolare dell’assegno divorzile. Difatti la titolarità dell’assegno divorzile si ottiene con il passaggio in giudicato della sentenza o con una successiva che lo liquidi.
La ratio della norma è proprio quella di correlare il riconoscimento della quota di TFR con l’assegno divorzile. In parole semplici, tale somma sarà esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza.
La Corte pertanto osserva come l’indennità si considera maturata dal coniuge lavoratore nel momento in cui termina il proprio rapporto di lavoro e, per riconoscerne una quota in capo all’ex coniuge, ciò deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio.
L’attribuzione della quota in capo all’ex coniuge necessita inoltre del riconoscimento in concreto della spettanza dell’assegno divorzile, dovendosi attendere il passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale.
di Davide Carlo Sibilio