ASSEGNO CIRCOLARE CLONATO? RESPONSABILE ANCHE IL CLIENTE
Il comportamento imprudente del cliente contribuisce alla produzione dell’evento. L’invio telematico della fotografia del titolo al beneficiario è indice di responsabilità (ABF, Collegio di Napoli, Pres. Carriero – Rel. Fauceglia 21.09.2016 n.8092)
Nel caso di clonazione di assegni circolari, il comportamento del cliente che invii la fotografia del titolo al presunto venditore a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un sito internet, in assenza di necessarie verifiche e di ogni controllo, incide sullo sviluppo degli eventi ed è rilevante ai fini dell’applicazione del concorso di colpa del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c.
Questo il principio espresso dall’Abf, Collegio di Napoli, Pres. Carriero – Rel. Fauceglia, con la decisione del 21.09.2016.
Nel caso di specie, l’Abf, preliminarmente, osservava che la domanda svolta dal ricorrente aveva ad oggetto l’accertamento della responsabilità della Banca emittente in ordine all’avvenuto pagamento di un assegno circolare non trasferibile, nonostante l’originale fosse rimasto sempre in possesso del richiedente il titolo, a seguito della consumazione di un truffa.
L’Arbitro, quindi, rilevato che la procedura del cd. “check truncation” consente alla Banca negoziatrice di assegni bancari e circolari di chiederne il pagamento alla Banca trattaria ed emittente, mediante invio di un messaggio elettronico concernente le informazioni necessarie per la sua estinzione, con la conseguenza che il titolo non viene trasmesso nella sua materialità alla stessa Banca trattaria ed emittente, accertava l’evidente contraffazione del titolo.
Il Collegio osservava che, nel caso di specie, il ricorrente aveva inviato imprudentemente la fotografia del titolo al presunto venditore a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un sito internet, in assenza di necessarie verifiche e di ogni controllo, contribuendo causalmente, con il proprio comportamento allo sviluppo degli eventi.
L’Abf, dunque, richiamata la disposizione contenuta nell’art. 1227, comma 1, c.c., il quale dispone che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”, sottolineava il concorso di colpa del ricorrente, ragion per la quale non poteva ad esso risconoscersi l’intero importo rinveniente nell’assegno circolare clonato.
Per le motivazioni esposte, il Collegio condannava l’intermediario evocato nel procedimento al pagamento in favore del ricorrente della metà della somma rivendicata.
di Davide Carlo Sibilio