13Giu
Banca condannata per illegittima segnalazione al CRIF
SEGNALAZIONE CRIF: NON BASTA L’AVVISO IN HOMEBANKING
ABF CONDANNA ISTITUTO DI CREDITO TUTTI COLORO I QUALI HANNO SUBITO LA SEGNALAZIONE AL CRIF POSSONO CONTATTARCI ALL’INDIRIZZO INFO@STUDIOAVVOCATODONZELLI.ITNuova durissima pronuncia dell’ABF, che con la decisione n. 6696 del 28 aprile 2022 ha bacchettato gli istituti di credito in merito alle segnalazioni al CRIF (centrale rischi finanziari).
Nel caso trattato dall’Arbitro, il ricorrente evidenziava di essere stato segnalato al CRIF per ritardi nei pagamenti ma di non aver mai ricevuto da parte da parte della banca il preavviso di registrazione dei dati personali nelle Centrali Rischi Finanziari.
La banca, dal canto suo, comunicava di aver dato notizia al cliente della segnalazione con una comunicazione nell’home banking dello stesso.
L’ABF, sul punto, rilevava come, anche se tale facoltà di comunicare il preavviso di segnalazione al CRIF è stata riconosciuta dal Garante per la Protezione dei dati personali (Garante Privacy), con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, deve essere necessariamente concordata con il cliente, con espressa indicazione nelle condizioni contrattuali relative ai finanziamenti sottoscritti.