VACANZA ROVINATA: IL TURISTA PUÒ CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO SE NON È DI “SCARSA IMPORTANZA”
Giudice di Pace di Varese, sentenza n. 246 pubblicata il 17/09/2020
Importante arresto del Giudice di Pace di Varese, il quale ha riconosciuto il diritto del turista di ottenere oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno, qualora l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di “scarsa importanza” ai sensi dell’art. 1455 del codice civile.
Tale tipo di risarcimento prevede il ristoro della perdita patrimoniale (costi sostenuti) ed anche quella non patrimoniale, concretizzandosi questa nel fatto di non aver potuto godere della vacanza, anche solo parzialmente. In breve, svago e relax sono un bene che se leso porta alla configurazione del cosiddetto danno da vacanza rovinata, risarcibile ai sensi dell’art. 2059 codice civile.
Spetterà, quindi, al Giudice di merito valutare, caso per caso, la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed alla valutazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti (Cassazione civile, sez. Ili, sentenza 14/07/2015 n° 14667).
Necessario, quindi, far valere i propri diritti a distanza di breve tempo dalla conclusione della vacanza, al fine di ottenere il giusto risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale.
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