VACANZA ROVINATA: QUANDO SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO?
Secondo il Tribunale di Milano (sentenza 25 Febbraio 2016 n. 2459) il turista deve essere risarcito nel caso di inadempimento non lieve dell’operatore turistico
A chi non è capitato di prenotare un soggiorno che sembra un sogno e ritrovarsi invece in un incubo? Ma quando spetta secondo la legge al turista il risarcimento del danno.
Per la giurisprudenza, nello specifico il Tribunale di Milano, il turista deve essere risarcito con il cd. “danno da vacanza rovinata” nel caso in cui vi sia stato inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico sottoscritto.
È necessario che l’inadempimento sia di non scarsa importanza, cioè non deve essere lieve.
Al turista spetta quindi, il risarcimento del danno, correlato alla durata della vacanza, al tempo inutilmente trascorso e soprattutto all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Se avete avuto disagi, o la vacanza che avete passato non ha rispecchiato le vostre aspettative, è necessario per il turista rivolgersi subito ad un legale per fare richiesta del risarcimento di quanto gli spetta.
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