VACANZA ROVINATA: CONDANNATO TOUR OPERATOR AL RISARCIMENTO
Secondo la Corte d’Appello di Milano (sentenza 19 giugno 2015 n. 2624) il turista deve unicamente fornire la prova dell’inadempimento del tour operator
A quanti è capitato di andare in vacanza, aspettandosi un soggiorno da sogno e poi trovandosi davanti ad un vero e proprio incubo?
Per la giurisprudenza il turista ha diritto ad ottenere il rimborso della vacanza pagata ed il risarcimento del danno patito, sotto forma del cd. “danno da vacanza rovinata”.
Importantissima in tale senso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che sancisce come il turista danneggiato da una vacanza rovinata, a causa dell’inadempimento del tour operator, deve unicamente fornire la prova dell’inadempimento dello stesso al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Questo perché secondo la Corte per il turista sarebbe troppo difficoltoso dimostrare lo stress subito a causa della vacanza non andata in porto o diversa da come proposta.
Necessario per il turista agire immediatamente al fine di ottenere il risarcimento per il danno patito.
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