BUONI POSTALI FRUTTIFERI CON TASSI DI INTERESSI DIMEZZATI? ECCO COSA FARE PER OTTENERE IL RIMBORSO
La Cassazione ha stabilito che per i buoni postali emessi nel 1982 e nel 1983 valgono le modifiche in pejus stabilite con i D.M. di successiva emanazione (Cassazione Civile, SS.UU., Sentenza dell’11/02/2019 n. 3963)
Con Sentenza n. 3963 del 2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che si applica al rapporto controverso quanto stabilito dall’art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall’art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in Legge n. 588/1974.
Sulla base della normativa sopra richiamata, era consentito alla P.A. di variare i tassi di interesse, attraverso Decreti Ministeriali da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.
A fronte della variazione del tasso era consentito al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo il rimborso dei tassi di interesse originariamente fissati, ovvero quella di non recedere dall’investimento.
Ancora i Supremi Giudici hanno ritenuto non potesse configurarsi in capo a Poste Italiane l’obbligo di informare il risparmiatore della variazione dei tassi di interesse, per mezzo dell’affissione della tabella modificativa negli Uffici Postali, ma che anzi la conoscenza di tale circostanza fosse affidata al Legislatore solamente tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto Decreto.
Ulteriormente gli Ermellini hanno stabilito come non vi fosse dubbio circa la qualficazione dei buoni postali fruttiferi come titoli di legittimazione, e come tali, suscettibili di integrazione extra testuale del rapporto ex art. 1339 c.c., ritenendo quindi non applicabile la disciplina di tutela dei consumatori relativamente alla sottoscrizione separate delle clausole vessatorie ed all’imposizione di obblighi informative personalizzati.
ATTENZIONE però: se avete sottoscritto buoni postali fruttiferi della serie “O”, introdotti dal Legislatore, con D.M. 15/06/1981, essi sono stati interessati da modifiche in pejus già per effetto del D.M. 16/06/1984 (che ha introdotto la nuova serie “P”, e modificato la precedente serie “O” in serie “P/O”).
In tal caso il D.M. 16/06/1984 prevedeva espressamente che sui buoni della serie “O” dovessero essere apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie O/P” e l’altro sul retro, recante la misura dei nuovi tassi di interesse.
Così facendo, il risparmiatore non veniva colto di sorpresa, e quindi, qualora sui buoni, non dovesse essere stato apposto il “nuovo” saggio di interesse, i risparmiatori hanno diritto di chiedere la restituzione della differenza tra il saggio “promesso” dai titolo e quello praticato in base alla nuova normativa.
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