PEDONE INVESTITO? PAGA IL CONDUCENTE
La Cassazione ha stabilito che in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa solo nel caso in cui sia possibile dimostrare l’impossibilità di prevenire l’evento (Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza 28/02/2019 n. 5819)
Nel caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente del veicolo è esclusa solo ed esclusivamente quando risulta dimostrata l’impossibilità di prevenire l’evento e, dunque, di evitare l’investimento.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, III Sez. civile, nell’ordinanza n. 5819 – qui sotto allegata – pubblicata in data 28 Febbraio 2019.
Il ricorso era stato presentato dagli eredi del pedone che, mentre percorreva a piedi una strada provinciale spingendo a mano la propria bicicletta, veniva investito da una autovettura e catapultato sul cofano della stessa, subendo gravi lesioni a seguito delle quali conseguiva il decesso.
La Corte, contrariamente a quanto sentenziato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, ha accolto il ricorso degli eredi, accertando la responsabilità del conducente del veicolo, evidenziando che “E’ jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017, Rv. 643134 – 01).”.
Pertanto rileva che “in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest’ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala de pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12/01/2011, Rv. 616132 – 01).”
Clicca qui per l’Ordinanza: Ordinanza 28/02/2019 n° 5819
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