ASSEGNO FALSIFICATO: LA BANCA DEVE RISARCIRE
La Cassazione ha accertato che il pagamento dell’assegno falsificato comporta la responsabilità della Banca che ha posto il titolo all’incasso (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 17/01/2019 n° 1049)
Il pagamento dell’assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l’evidente falsificazione, dall’istituto di credito che ha posto il titolo all’incasso.
È quanto stabilito dalla Terza sezione civile della Corte di cassazione – con l’ordinanza n. 1049/2019 – che fa chiarezza sulla ricorrente problematica della sussistenza della responsabilità della banca allorquando un assegno, pur munito di clausola di non trasferibilità, venga posto all’incasso da soggetto non legittimato.
La Corte di cassazione ha sul punto statuito che la condotta tenuta dal traente un assegno non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario a mezzo del servizio postale, non assume alcun rilievo.
L’evento produttivo del danno infatti deve identificarsi nel successivo pagamento dell’assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario. Pertanto tale danno è da ricondursi esclusivamente alla responsabilità della Banca che, nonostante l’evidente falsificazione, ha posto il titolo all’incasso.
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