PHISHING BANCARIO: LA BANCA DEVE RISARCIRE
Per il Tribunale Meneghino se la Banca non eccepisce specificatamente il comportamento colposo degli attori, ne consegue l’impossibilità di attribuire a tale comportamento una conseguenza giuridicamente rilevante. (Tribunale di Milano, Sezione VI, sentenza n. 5534 del 17/05/2018)
Importantissima sentenza del Tribunale di Milano in relazione ad un caso di “phishing” bancario in cui agli attori erano stati sottratti complessivamente 9.849,09 €, a seguito dell’invio di una e-mail fraudolenta in cui era incolpevolmente caduto l’attore.
Dopo aver specificato come non poteva essere ricondotto a dolo o colpa grave il comportamento dell’attore, che aveva cliccato sul link indicato all’interno dell’e-mail fraudolenta ricevuta, non possedendo la suddetta e-mail i requisiti ingannatori riconosciuti dalla giurisprudenza, l’Ill.mo Tribunale di Milano passava a considerare l’episodio riguardante il fatto che l’attore non aveva considerato il messaggio telefonico inviato alla propria utenza personale, con il quale veniva avvisato della richiesta di cambio utenza telefonica (richiesta effettuata da coloro che si erano fraudolentemente introdotti nel profilo online dello stesso).
Comportamento che sicuramente poteva essere considerato come una grave leggerezza dell’attore, e come tale, qualora non posta in essere, avrebbe potuto evitare, in tutto o in parte, il danno poi verificatosi.
Tale condotta, secondo il Tribunale di Milano, non poteva essere invocata per caratterizzare la colpa grave del correntista nella custodia delle credenziali, ma rilevava, invece, sotto il profilo della condotta successiva, che avrebbe consentito di evitare il danno.
Come tale essa era riconducibile alla fattispecie di cui al secondo comma dell’ art. 1227 c.c. (“il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”), disposizione che per giurisprudenza costante può trovare applicazione solo nel caso in cui sia stata espressamente eccepita dalla parte debitrice (a differenza dalla rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa di cui al primo comma della medesima disposizione.
Pertanto, non avendo la convenuta specificatamente qualificato il comportamento degli attori come condotta successiva ex art. 1227 c.c. secondo comma, ne consegue l’impossibilità di attribuire a tale comportamento una conseguenza giuridicamente rilevante.
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