DIVIETO DI ANATOCISMO BANCARIO: RESTITUIRE GLI INTERESSI
La Cassazione è tornata nuovamente sul divieto dell’anatocismo bancario dichiarando l’illegittimità di tale prassi (Cassazione civile, Ordinanza 16/10/2017 n° 24293)
La Suprema Corte si è nuovamente espressa sull’anatocismo bancario dichiarando illegittima di questa prassi.
La Cassazione, nell’ordinanza n. del 24293 del 16 ottobre 2017, nel valutare gli interessi applicati in un rapporto di conto corrente bancario sorto prima del 2000 e regolato secondo gli “usi bancari”, ha ribadito il divieto di capitalizzazione degli interessi sui conti correnti.
L’ordinanza citata indica espressamente che “Gli usi bancari in materia di anatocismo non hanno alcun valore normativo, ed una volta disconosciuta la loro natura di fonte di diritto la disciplina applicabile non può che essere quella legale, a meno che non vi sia stata una successiva pattuizione in merito alla capitalizzazione degli interessi. In caso contrario, ovvero nel caso in cui si faccia riferimento agli usi bancari e non a successive pattuizioni, mai gli interessi potranno produrre interessi se non a partire dalla data della domanda giudiziale“.
L’anatocismo bancario è uno dei principali oggetti di contenzioso proprio tra le banche e i loro clienti. Esso si sostanzia nella pratica secondo la quale gli interessi che maturano sul conto corrente bancario vengono addebitati direttamente sul conto e, pertanto, su di essi maturano ulteriori interessi.
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