INCIDENTI STRADALI SU MEZZI PUBBLICI: CHI PAGA?
Per la Cassazione il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza e all’entità del danno, il nesso esistente fra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, primo comma c.c., la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando l’ordinaria diligenza (Cass. Civile, Sez. III, Ordinanza n. 9811 del 20.04.2018)
Il codice civile detta un principio chiave in materia di responsabilità del conducente di un mezzo (pubblico o privato) nei confronti dei passeggeri. In particolare si stabilisce che il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio a meno che non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Sussiste una presunzione di responsabilità a carico del vettore. Il viaggiatore deve solo dimostrare di aver pagato il biglietto e di aver subito un danno durante il viaggio: spetta al vettore, invece, l’onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee per prevenire gli infortuni. Si tratta di una responsabilità contrattuale, in quanto il vettore assume l’obbligo di trasportare incolume il viaggiatore a destinazione.
Un classico esempio di responsabilità del vettore è quando il mezzo chiude le porte nonostante vi sia un passeggero che, per quanto lento, sia ancora in fase di salita o di discesa dal mezzo e, bloccandolo tra i bracci metallici, riprende la corsa. Anche in questo caso vi è un obbligo di prestare la massima attenzione all’utenza. Non rileva il fatto che vi siano dei segnalatori acustici come nel caso della metropolitana.
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