ETILOMETRO NON VERIFICATO? NIENTE GUIDA IN STATO D’EBREZZA
Così il Tribunale di Venezia assolve l’imputato accusato di guida in stato d’ebrezza stante l’assenza delle verifiche periodiche dell’etilometro e considerato il margine di errore insito nella prova (Tribunale di Venezia, sez. II penale, sentenza n. 714 del 19/04/2018)
Non è possibile affermare “oltre ogni ragionevole dubbio” che l’automobilista era alla guida in stato di ebbrezza se l’etilometro utilizzato per i rilievi non è stato sottoposto alle verifiche annuali necessarie per controllare il rispetto degli errori massimi tollerati.
Lo ha deciso il Tribunale di Venezia nella sentenza n. 714/2018 accogliendo le eccezioni del difensore dell’imputato. Quest’ultimo era stato trovato alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza e la verifica con l’etilometro aveva riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite fissato dalla Legge.
Nel corso del giudizio il Tribunale rileva come, dalla disamina della copia del libretto metrologico dell’etilometro utilizzato, risultava che l’ultima verifica fosse avvenuta nel 2015.
Un rilievo importante posto che, ai sensi della circolare ministeriale n. 87/91 del MIT, le visite periodiche vanno effettuate annualmente: nel dettagli, “le verifiche periodiche annuali consistono nella verifica del rispetto degli errori massimi tollerati” e “gli agenti preposti all’utilizzo degli etilometri (…) avranno cura di verificare prima degli accertamenti che gli apparecchi (…) siano in regola con le prescritte visite sia primitiva che periodiche”.
Nel caso di specie, l’apparecchio in questione, con il quale erano state effettuate le prove alcolemiche, non era in regola con le prescrizioni anzidette, posto che la visita periodica non era stata compiuta nell’anno, bensì oltre lo stesso (decorsi oltre 14 mesi).
Pertanto, ex art. 530 c.p.p., viene pronunciata sentenza di assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste.
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