CONDOMINIO: SUONARE IL CLACSON NEL VIALETTO E’ REATO
La Cassazione accerta che suonare più volte il clacson nel vialetto del condominio e tenere accesso il motore dell’auto configura il reato di molestia e disturbo alle persone (Cass. Penale, Sez. I, Sentenza n. 50379 del 07.11.2018)
La sentenza penale n. 50379/2018 degli Ermellini rigetta il ricorso dell’imputato per il reato di molestia e disturbo alle persone, per aver suonato ripetutamente il clacson nel vialetto del condominio, tenuto accesso il motore dell’auto e tenuto alto il volume dello stereo di casa.
La Cassazione rigettava il ricorso dell’imputato, condividendo le conclusioni dei giudici di merito, che hanno condotto alla condanna del ricorrente.
Il giudice di primo grado, infatti, in base alle risultanze probatorie, riteneva di dover condannare l’imputato per il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all’art 660 c.p “per avere, per petulanza e altri biasimevoli motivi, recato disturbo a (…), suoi vicini di casa, mantenendo lo stereo di casa ad alto volume, colpendo con pugni le pareti confinanti, nonché suonando ripetutamente e ingiustificatamente il clacson della propria autovettura nell’attraversare il vialetto condominiale, anche nelle prime ore del mattino, tenendo acceso il motore dell’auto sotto le abitazioni dei condomini e provocando, in tal modo, immissioni di gas di scarico all’interno delle stesse, profferendo ripetutamente, in presenza dei condomini, frasi a contenuto ingiurioso e oltraggioso rivolte ai vicini, scattando numerose fotografie per riprendere l’esterno delle abitazioni degli altri condomini.“
Clicca qui per la Sentenza: Sentenza n. 50379 del 07.11.2018
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