CONDOMINIO: DIVIETO DI COLTIVARE PIANTE? È ILLEGITTIMO
Per la Cassazione è illegittima la delibera condominiale che impedisce a un condomino di coltivare piante nelle parti comuni(Cass. Civ., sez. II, Ordinanza n.2957 del 07.02.2018)
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza 2957/2018 accogliendo il ricorso di un condomino di Cagliari, il quale impugnava due delibere condominiali che stabilivano il divieto da parte dei singoli condomini di occupare con ingombri di qualsiasi natura gli spazi verdi e le aiuole condominiali, ordinando così che tali spazi venissero lasciati liberi. Non solo, in tali delibere si specificava il divieto di piantare essenze vegetali, deporre vasi o materiali sia sugli spazi comuni sia nei pressi di taluni pilastri, nonché si ordinava di recidere una pianta rampicante, piantata sul suolo comune, che ornava il balcone dell’appartamento del condomino ricorrente.
Gli ermellini, nel ribadire la ragione posta alla base dell’art 1102 c.c., che riconosce il diritto di utilizzo della cosa comune da parte di ciascun condomino purché questo non alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso, ha confermato che questa norma non è inderogabile.
Dunque, la Corte si è espressa favorevolmente nel ravvisare la possibilità che una delibera assembleare possa rendere più rigorosi i limiti di utilizzo della cosa comune, purché non stabilisca un divieto di utilizzo delle parti comuni generalizzato.
Difatti, nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto la nullità delle delibere perché dirette a nuocere il diritto di utilizzo della cosa comune dei condomini, utilizzo che nel caso di specie si traduceva con la coltivazione di piante nelle aiuole comuni. Il divieto di piantumazione imposto dalle due delibere impediva, dunque, l’espressione del diritto di ciascun condomino di migliorare l’uso delle aiuole ex art 1102 c.c.
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