BUCHE STRADALI: GUIDA AL RISARCIMENTO DEL DANNO
Qual è la prova che spetta al soggetto danneggiato e quella, invece, del Comune
Ogni giorno puntualmente ci si imbatte purtroppo nelle solite buche stradali. Si cade con la ruota dell’auto in un fosso stradale e l’ultimo problema a cui si pensa è quello dell’onere della prova: la dimostrazione, cioè delle altrui responsabilità e della propria buona condotta di guida. Eppure è quello il primo campo di battaglia su cui si gioca la partita del risarcimento del danno.
Sul punto si osservi che la responsabilità dell’amministrazione si presume. Dunque, almeno in teoria, la via del risarcimento dovrebbe essere agevole per l’automobilista. Tuttavia, non è così semplice. Ecco dunque una breve guida da seguire al fine di ottenere l’adeguato risarcimento per i danni causati ai nostri autoveicoli.
1 La prova del fatto: quando si cade in una fossa stradale, prima di togliere l’auto dal buco apertosi nell’asfalto, è opportuno procurarsi, proprio in questa fase, delle prove mediante fotografie scattate con il cellulare o, ancor meglio, il verbale della polizia municipale o stradale, cui bisognerebbe telefonare nell’immediato.Oppure, dato che le autorità non sempre sono disponibili ad accorrere, un testimone può garantire quell’appiglio necessario al giudice per darci ragione.
2 La prova del danno: il momento successivo è la dimostrazione del danno subito dal mezzo o, eventualmente, dalla nostra stessa persona. Se, nel primo caso, la fattura del gommista, del batti lamiera o dell’elettrauto è più che sufficiente a garantire la prova del danno, per chi invece ha riportato contusioni o altre lesioni fisiche solo il certificato di pronto soccorso può dare quel margine di certezza per poter poi rivendicare il risarcimento.
3 L’insidia e l’onere della prova: la prima cosa da sapere è che la responsabilità della pubblica amministrazione si presume, salvo che quest’ultima dimostri che l’evento si è verificato per un caso fortuito, ossia per un fatto imprevedibile e inevitabile. Il caso fortuito, però, potrebbe consistere nel comportamento dello stesso conducente che, andando per esempio veloce con l’auto o, comunque, oltre i limiti stabiliti dal codice o dalle concrete condizioni della strada, abbia agevolato egli stesso il rischio del danno.
Una parte della magistratura di legittimità ritiene che anche se al soggetto proprietario della strada può essere attribuita una responsabilità per colpa per non avere osservato le comuni norme di prudenza nel controllo delle strade, tale colpa va valutata alla luce del grado di prudenza ed attenzione posta dal conducente del mezzo nel percorrere la stessa strada.
Dunque, secondo tale orientamento, il giudice deve sempre valutare se il conducente abbia comunque guidato con prudenza e con l’attenzione doverosa anche verso gli stessi possibili ostacoli notoriamente presenti sul manto stradale.
di Davide Carlo Sibilio