MARITO NON MANTIENE LA FAMIGLIA? DEVE RISARCIRE IL DANNO MORALE
In forza di quanto previsto dall’art. 2059 c.c., il danno morale è risarcibile quando si è in presenza di un reato (Tribunale di Roma Civile, Sez, I, Sentenza n. 17144 del 12.09.2018)
Il marito che non adempie agli obblighi che derivano dallo scioglimento del matrimonio e non versa l’assegno di mantenimento dei figli e l’assegno divorzile all’ex moglie può essere chiamato a risarcire il danno morale cagionato dal suo comportamento.
Così si è espresso il Tribunale di Roma con sentenza numero 17144/2018 – qui sotto allegata – e riguardante una coppia di ex coniugi.
Nel corso del giudizio era stato dimostrato che il marito non aveva assolto gli obblighi di mantenimento dei figli e di corresponsione dell’assegno divorzile alla ex. Inoltre lo stesso inviava in più occasioni messaggi di minaccia di farla morire di fame e per tali ragioni la moglie aveva avuto degli attacchi di panico.
La condotta posta in essere dall’uomo è risultata più precisamente idonea a “ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione, un turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente proprio dal fatto di reato”.
In tale turbamento, per il Tribunale, si sostanzia il danno morale, che è risarcibile, in forza di quanto previsto dall’articolo 2059 del codice civile, quando si è in presenza di un reato.
Clicca qui per la sentenza: Sentenza n. 17144 del 12.09.2018
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