OPERAZIONI NON AUTORIZZATE? PAGA LA BANCA
Per la Cassazione ricade nel rischio professionale l’uso dei codici da parte di terzi, a meno che non dimostri la riconducibilità dell’operazione al cliente stesso (Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza n. 9158/2018)
In caso di operazioni fraudolente effettuate per mezzo di strumenti elettronici, è onere dell’istituto di credito fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente stesso, in quanto, in mancanza di tale dimostrazione, l’istituto rischia di dover risarcire il cliente vittima di una frode telematica.
Ricade, infatti, nel rischio professionale del prestatore di servizi la possibilità che i codici del cliente siano utilizzati da terzi per accedere al sistema.
Deve, tuttavia, trattarsi di un comportamento non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 9158/2018 che ha accolto il ricorso di due correntisti di Poste Italiane che avevano chiesto la condanna dell’istituto al pagamento di una somma titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Per gli Ermellini, in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere preventivamente fronteggiati.
Ne consegue che la banca, cui è richiesta una diligenza particolarmente elevata, anche definita diligenza del c.d.”accorto banchiere”, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente.
Il giudice pertanto deve verificare se l’istituto di credito abbia o meno fornito la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente e, pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso dei correntisti ingiustamente derubati.
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