CONIUGE ISCRITTO A SITI D’INCONTRI? SI A SEPARAZIONE CON ADDEBITO
La Corte di Cassazione ha accertato che l’iscrizione a un qualsiasi sito di incontri viola l’obbligo di fedeltà e può giustificare la richiesta di separazione con addebito (Corte di Cassazione. Civile, Sez. I, Ordinanza n. 9384 del 16.04.2018)
Se in passato era la scoperta di “sms” sul cellulare del partner a far venire alla luce un tradimento, oggi sono i social network a nascondere le relazioni clandestine di coppia.
E allo stesso modo, si rischia grosso se la moglie o il marito scoprono dai social network che si tenta di ottenere o è in corso una relazione clandestina ed extraconiugale.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 9384/2018 sul caso di un uomo che lamentava l’abbondono del tetto coniugale da parte della moglie – violando l’obbligo di coabitazione – la quale era convinta di essere stata tradita perché il marito si era iscritto a un sito di incontri.
La Corte nel rigettare il ricorso dell’uomo, non solo ha confermato la separazione ma ha ritenuto integrata la lesione dell’onore e della dignità della moglie, condannando il marito al pagamento dell’assegno di mantenimento.
«La ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet», scrive la Cassazione, è «circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione».
L’orientamento che ne scaturisce è che, anche la semplice iscrizione a un sito di incontri on line, può ritenersi un comportamento contrario al dovere di fedeltà tra marito e moglie e giusta causa di separazione con addebito.
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