BOLLETTE: IL CONTATORE NON PROVA I CONSUMI
Per il Tribunale di Latina, se l’utente contesta il funzionamento del contatore o la corrispondenza delle sue risultanze agli importi addebitati, spetta alla società fornitrice dimostrare i consumi (Trib. Latina, Sez. I Civile, Sentenza del 21 marzo 2018, n. 763)
Se l’utente contesta il mancato funzionamento del contatore oppure la non corrispondenza alle sue risultanze degli importi addebitatigli dal fornitore, spetta a quest’ultimo fornire una valida prova sul punto, ovvero dimostrare che i consumi addebitati scaturivano da una lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore.
Lo ha stabilito il Tribunale di Latina, sezione I Civile, nella sentenza n. 763/2018 respingendo la domanda di un’azienda somministratrice del servizio idrico che aveva convenuto in giudizio un’utente morosa affinché la stessa provvedesse a saldare gli importi correlati a diverse fatture.
L’utente tuttavia evidenziava di aver inviato numerosi reclami all’azienda deducendo l’incongruenza di alcune fatture (particolarmente elevate) depositate da controparte, rilevando che la sua abitazione è di modeste dimensioni (circa 60 mq.) e che i punti di erogazione dell’acqua sono due unici rubinetti.
Il Tribunale ha ritenuto che il fornitore del servizio idrico, nel caso di specie, non abbia dato prova di quanto affermato. Pur avendo provato la fonte negoziale del suo diritto, infatti, le fatture prodotte dall’azienda non possono costituire fonte di prova in favore della parte che le ha emesse (cfr. Cass., 17371/2003, Cass., 5071/2009, Cass., 5915/2011), in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, spiega il Tribunale, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, essa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio. A fronte delle contestazioni svolte dall’utente in merito all’effettività dei consumi, l’azienda somministrante avrebbe dovuto dimostrare l’effettività e la congruità degli stessi rispetto a quelli fatturati.
Invece, il dipendente della società, sentito come testimone, ha affermato di non aver effettuato foto del contatore che si trovava all’interno dell’abitazione della signora. In difetto di valida prova sul punto, la domanda va rigettata.
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