ASCENSORE CONDOMINIALE: COME SI SUDDIVIDONO LE SPESE?
Secondo la Cassazione a differenza dell’installazione “ex novo” di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l’art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell’art. 1124 c.c. (Cass. Civile, Sez. VI-2, Ordinanza del 12 settembre 2018, n. 22157)
Le spese relative alla manutenzione ed alla ricostruzione dell’ascensore devono essere ripartite tra i proprietari delle unità immobiliari a cui servono, per metà in relazione al valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Occorre precisare che, ai fini del concorso nella metà della spesa, si considerano come piani anche le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.(art. 1124 c.c.)
Al contrario, le spese per la prima installazione dell’ascensore in condominio vanno suddivise secondo i criteri generali di ripartizione delle spese imposti dall’art. 1123 Cc, vale a dire, in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà di ciascun condomino.
Tali criteri di ripartizione, al pari di tutti gli altri criteri legali di suddivisione delle spese condominiali, possono essere derogati esclusivamente dal regolamento condominiale contrattuale ovvero da una deliberazione dell’assemblea approvata con il consenso di tutti i condòmini.
Cio è quanto sancito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22157/2018, rigettando il ricorso presentato da una condomina fermamente oppostasi al pagamento delle spese condominiali richieste per il rinnovamento o la manutenzione straordinaria dell’impianto di ascensore.
Nel rigettare il ricorso, la Corte osserva che, allorquando ci si trovi al cospetto di una ripartizione delle spese relative alla completa sostituzione dell’impianto di ascensore condominiale, “il costante orientamento interpretativo di questa Corte ha più volte affermato (nella vigenza della disciplina, qui operante, antecedente alla riformulazione dell’art. 1124 c.c. introdotta dalla legge n. 220 del 2012, ove espressamente si contempla l’intervento di sostituzione degli ascensori) che, a differenza dell’installazione “ex novo” di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l’art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell’art. 1124 c.c. (Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20713, non massimata; Cass. Sez. 2, 25/03/2004, n. 5975; Cass. Sez. 2, 17/02/2005, n. 3264)”.
Ciò perché, “stante l’identità di ratio delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale ex art. 1124 c.c. e delle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell’ascensore già esistente, deve dirsi che, al pari delle scale, l’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune (tant’è che, dopo la legge n. 220 del 2012, esso è espressamente elencato nell’art. 1117 n. 3, c.c.) anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto ed in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne (arg. da Cass. Sez. 2, 20/04/2017, n. 9986; Cass. Sez. 2, 10/07/2007, n. 15444; Cass. Sez. 2, 06/06/1977, n. 2328)”.
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