DENTISTA INADEMPIENTE? SI AL RISARCIMENTO DEI DANNI
Per il Tribunale di Vicenza il professionista che esegue degli interventi di routine o comunque non complessi, può esimersi da responsabilità solo se fornisce prova dell’eventuale particolare complessità in concreto della prestazione seguita (Tribunale di Vicenza, seconda sez. civile, Sentenza n. 977 del 10.03.2017)
Se il professionista non dimostra di aver affrontato un caso di particolare complessità, egli è tenuto a risarcire il cliente dei danni provocati a causa della maldestra prestazione eseguita nell’intervento.
È quanto stabilito dal Tribunale di Vicenza nella sentenza 977/2017 che, sulla scorta dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale fornito dalla Cassazione, ha accolto il ricorso presentato da una paziente nei confronti del proprio dentista.
Dai rilievi effettuati dal Consulente Tecnico nominato dal Giudice è stata accertata l’imperizia del dentista che con il suo operato aveva provocato alla donna gravi infiammazioni gengivali e danni funzionali, estetici ed esistenziali.
Il Giudice pertanto ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla donna, la quale ha dimostrato in causa la responsabilità del medico, attraverso la prova dell’esistenza del rapporto professionale (contratto) e dell’inadempimento in funzione della specifica prestazione professionale dedotta in giudizio.
Il medico convenuto, invece, non ha adempiuto al proprio onere probatorio dimostrando i fatti esimenti dalla responsabilità professionale ed è stato condannato al risarcimento nei confronti della paziente.
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