CONDOMINO RUMOROSO? SI AL RISARCIMENTO
Per gli Ermellini in caso di immissioni intollerabili, anche non sussiste un danno alla salute in re ipsa, ciò non impedisce il risarcimento se leso il normale svolgimento della vita familiare (Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 21554 del 03.09.2018)
In caso di immissioni intollerabili, anche se non è possibile sostenere la sussistenza di un danno alla salute in re ipsa, nulla impedisce al Condomino che lamenta i rumori del vicino di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite in caso di lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare in casa propria.
Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione, nell’ordinanza n. 21554/2018 accogliendo il ricorso di un condomino aveva chiesto il risarcimento danni nei confronti dell’officina rumorosa.
Tuttavia, per la Corte d’Appello, nonostante le immissioni di rumore avessero privato il proprietario della possibilità di godere in modo pieno e pacifico della propria abitazione, non poteva ritenersi provato un danno alla salute. Pertanto veniva ritenuto risarcibile un unico danno, quello della compromissione del pieno svolgimento della vita domestica.
Tali considerazioni sono state confermate dalla Corte di Cassazione, che ha tra l’altro evidenziato che l’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, quando siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cass. Ss. UU. 2611/2007).
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