VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI? È ATTIVITÁ PERICOLOSA
Per la Cassazione la nozione di attività pericolosa, di cui all’art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte le attività che comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 19180 del 19.07.2018)
Non solo le attività tipiche, già qualificate come pericolose dalla legge, rientrano nella nozione di attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c., ma anche tutte le attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno.
Mediante l’applicazione di tale principio, la Suprema Corte nella sentenza n. 19180/2018 ha cassato la sentenza con la quale la Corte d’appello aveva escluso la natura di attività pericolosa alla commercializzazione di un prodotto cosmetico, limitandosi ad affermare che l’aggiunta, ad un prodotto cosmetico, di sostanze con funzione latamente terapeutica o protettiva non ne comporterebbe la trasformazione in farmaco.
Specificano gli Ermellini che “Il requisito della pericolosità, dunque, non va accertato in astratto ma in concreto, con valutazione che deve essere fatta caso per caso, tenendo presente che anche un’attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla (Cass. 05/06/2002, n. 8148)”.
Pertanto, alla luce di ciò, ne discende che il novero delle attività pericolose non è predeterminato in astratto, dovendo di volta in volta essere integrato con tutte quelle attività che risultino in concreto dotate di spiccata potenzialità offensiva per loro natura o per le modalità concrete di svolgimento.
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