DATI DEL CONDUCENTE: VANNO COMUNICATI ANCHE IN CASO DI RICORSO
La Corte di Cassazione chiarisce che, in caso di multa, i dati del conducente vanno sempre comunicati entro 60 giorni dalla notifica della stessa, a prescindere dall’esito del ricorso (Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n. 18027 del 09/07/2018)
Il termine di 60 giorni per comunicare i dati del conducente nel caso di sanzioni amministrative relative alla decurtazione dei punti della patente decorre dalla data di notifica del verbale principale e non dalla definizione dell’eventuale procedimento di opposizione dell’infrazione.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza 18027/2018, con la quale, contrariamente a quanto stabilito dalla circolare del 29 aprile 2011 del ministero dell’Interno, che stabiliva che chi fa ricorso contro una multa non deve comunicare i dati del conducente prima della fine del giudizio, indica il dies a quo dal quale far decorrere i 60 giorni per la comunicazione dei dati dalla data in cui è notificata la multa, a prescindere dall’esito del ricorso.
L’orientamento della Cassazione sposta indietro il termine entro il quale il proprietario deve comunicare all’ente accertatore chi era alla guida al momento dell’infrazione. Per gli Ermellini, la violazione prevista e sanzionata dall’articolo 126-bis del Codice della strada, è un illecito istantaneo del tutto autonomo rispetto all’infrazione che ne costituisce il presupposto e pertanto l’impugnazione di quest’ultima non sospende l’obbligo di comunicazione dei dati.
Quindi, a prescindere dall’esito del ricorso, il proprietario ha l’obbligo di collaborare con la pubblica amministrazione al fine di rendere noti i dati del conducente, senza attendere l’esito del giudizio sull’infrazione principale.
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