VITTIMA DI STUPRO HA BEVUTO VOLONTARIAMENTE? NESSUNA AGGRAVANTE
Per la Cassazione l’aggravante dell’abuso di sostanze alcoliche nel reato di stupro non si verifica se la vittima ha volontariamente ecceduto nell’abuso di alcol (Cassazione Penale, sezione III, Ordinanza n. 32462 del 16 luglio 2018)
La violenza sessuale compiuta nei confronti della donna che abbia di sua spontanea volontà abusato di alcol, senza essere stata indotta dai suoi aggressori, non comporta l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 609-ter, comma 1, n. 2, del codice penale.
È quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 32462/2018 con cui la terza sezione penale si è pronunciata nei confronti di una vicenda di stupro in cui la vittima era risultata ubriaca per aver, senza costrizione, assunto un’eccessiva quantità di alcol.
La circostanza che la donna avesse volontariamente bevuto molto non mette in discussione, secondo i giudici, la responsabilità dei due per il reato di violenza sessuale, posto che le condizioni della vittima non costituivano un consenso ai rapporti sessuali.
Tuttavia la Corte precisa che “integra il reato di violenza sessuale di gruppo (articolo 609 octies c.p.) con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche“.
L’aggressione all’altrui sfera sessuale deve pertanto essere connotata da modalità insidiose e subdole, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente all’assunzione delle dette sostanze.
Diversa è invece la conclusione quando l’assunzione di alcol da parte della vittima è volontaria. Per gli Ermellini, infatti, deve rilevarsi che l’assunzione volontaria dell’alcol esclude la sussistenza dell’aggravante ex art. 609-ter, comma 1, n. 2, c.p., norma che prevede l’uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa.
Secondo i giudici “l’uso delle sostanze alcoliche deve essere, quindi, necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l’alcol per la violenza, somministrandolo alla vittima“. Invece, definisce la sentenza, l’uso volontario incide sì, come visto, sulla valutazione del valido consenso, ma non anche sulla sussistenza dell’aggravante.
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