PRIVACY: ANCHE LA MAIL E’ DATO PERSONALE
La Cassazione precisa che il nome, il cognome e l’email sono dati personali per il trattamento dei quali occorre il consenso (Cass. Sez. II Civ. Ordinanza n. 17665 del 5 luglio 2018)
Precisando che i dati raccolti dalle società devono considerarsi “personali”, per il loro trattamento è sempre necessario chiedere un esplicito e specifico consenso.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 17665/2018, rigettando il ricorso presentato da una società che nel 2011 aveva ricevuto tre verbali di contestazione per violazione amministrativa dalla Guardia di Finanza.
Nel corso delle attività ispettive, infatti, i militari appurarono che la società effettuava il trattamento dei dati personali dei clienti raccogliendoli attraverso la compilazione di una scheda comprendente il cognome, il nome e l’indirizzo mail, in assenza di uno specifico ed esplicito consenso al trattamento dei dati.
“Premesso che la definizione di “dato personale” è molto ampia (contemplando qualsiasi informazione che consenta di identificare una persona fisica) e comprende senz’altro il nome, il cognome e l’indirizzo di posta elettronica, a ben vedere il concetto di “dato identificativo” non va tenuto distinto da quello di “dato personale”, rappresentando una species all’interno del genus principale.
Invero, mentre il “dato personale” è quel dato che consente di identificare, anche indirettamente una determinata persona fisica, i “dati identificativi” sono dati personali che permettono tale identificazione direttamente. In tale prospettiva si è infatti chiarito che (Cass. n. 1593/2013) ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “dato personale”, oggetto di tutela, è “qualunque informazione” relativa a “persona fisica, giuridica, ente o associazione”, che siano “identificati o identificabili”, anche “indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione“.
È stata quindi confermata la riconduzione della mail nel novero dei dati personali di cui all’art. 4 per i quali si impone la preventiva informativa di cui all’art. 13, anche del nome e del cognome dell’interessato nonché dell’indirizzo di posta elettronica.
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