03Lug
GOVERNO: APPROVATO IL DECRETO DIGNITÁ
Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto dignità. Al via la stretta sui contratti a termine e il pacchetto fisco
Stretta sui contratti a termine, norme più stringenti sulle delocalizzazioni, lotta al precariato e alla ludopatia, semplificazioni fiscali.
Le principali novità:
- La durata massima dei contratti a termine scende a 24 mesi dai 36 previsti dal Jobs Act. Fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi.
- Aumento dello 0,5% del contributo addizionale, attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
- Contrasto alla delocalizzazione. Previste multe moltiplicate da 2 a 4 volte, parametrate ai benefici che le aziende hanno ottenuto dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia, che si trasferiscono all’estero.
- Lotta contro la ludopatia. Introdotto il divieto di pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro.
- Redditometro. Il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente non avrà più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi.
- Spesometro: rinvio al 28 febbraio della prossima scadenza (30 settembre) per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute.
- Split payment, stop per i professionisti. Abolizione dello strumento per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.
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