COMUNIONE DEI BENI PROSEGUE ANCHE DOPO LA SEPARAZIONE
Per la Cassazione adottare il regime di separazione dei beni non comporta automaticamente la trasformazione della comunione legale in comunione ordinaria (Cass., Sez. II Civile, Sentenza n. 4676 del 28.02.2018)
I beni soggetti al regime della comunione legale coniugale restano disciplinati da tale regime anche dopo che la separazione dei beni.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4676/2018 in relazione ad un tema mai messo in discussione, ovvero che l’adozione del regime di separazione dei beni, da parte dei coniugi, i quali si trovassero in regime di comunione legale, avrebbe comportato, come conseguenza, la sottoposizione alle regole della comunione “ordinaria” dei beni acquistati durante la vigenza del regime di comunione legale.
Prima di tal pronuncia nessuno avrebbe dubitato che, una volta che fosse convenuta l’adozione del regime di separazione dei beni, la comunione “legale” sui beni comuni sarebbe evoluta in comunione “ordinaria”, con la conseguenza della specificazione delle quote di appartenenza di ciascun coniuge sui beni già sottoposti al regime di comunione legale e, quindi, con il risultato che ciascuno di essi avrebbe potuto alienare la quota di rispettiva titolarità (finalmente determinata nella sua entità), a prescindere dal consenso dell’altro coniuge.
Per la sentenza 4676/2018 questo fenomeno di “trasformazione” della comunione legale in comunione ordinaria, dunque, non si verificherebbe per effetto della mera adozione del regime di separazione dei beni: e ciò in quanto vi sarebbe nell’ordinamento un «principio generale» in base al quale «ai beni acquistati in un previgente regime patrimoniale, continuino ad applicarsi (salva diversa volontà dei coniugi) le norme proprie di siffatto regime e non quelle del successivo e sopravvenuto regime coniugale».
In altre parole, per cessare le regole della comunione legale non basterebbe semplicemente adottare il regime della separazione dei beni, ma bisognerebbe compiere un’ulteriore opzione, vale a dire occorrerebbe che i coniugi convenissero di sottrarre i beni già oggetto di comunione legale al regime della comunione legale stessa.
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