IPOTECA NON CANCELLATA? PAGA IL NOTAIO
Per la Cassazione il notaio che non verifica l’esistenza di iscrizioni ipotecarie può essere condannato per responsabilità professionale al risarcimento del danno (Cass., Sez. III Civile, Ordinanza n. 15761 del 15.06.2018)
Il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell’esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull’immobile, può essere condannato al risarcimento del danno consistente nel pagamento della somma complessivamente necessaria per la cancellazione del vincolo, la cui determinazione deve essere rimessa al giudice di merito.
Lo ha precisato la Cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 15761/2018 che si è pronunciata sulla responsabilità del notaio nel compimento di tutte le attività preparatorie alla stipula di un contratto di vendita di un immobile.
La Corte osserva come, nel caso di specie, il notaio non abbia assolutamente dimostrato che una verifica dell’effettiva cancellazione dell’ipoteca sia stata effettuata prima della data del rogito, in modo da avere certezza dell’effettiva libertà del bene; né risulta che dell’eventuale esito del controllo sia stato dato atto nel contratto di vendita con la segnalazione della persistenza dell’iscrizione ipotecaria, “unica condizione che avrebbe realizzato validamente il trasferimento di responsabilità delle conseguenze pregiudizievoli del rogito sullo stesso acquirente in quanto egli, consapevole della condizione del bene, avrebbe potuto apprezzare il rischio dell’operazione negoziale con diretta ed esclusiva ascrivibilità dell’eventuale danno sul venditore” (cfr. al riguardo Cass. 21792/2015).
Pertanto, la stessa ha sancito la responsabilità del notaio affermando che “Il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell’esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull’immobile, può essere condannato al risarcimento del danno consistente nel pagamento della somma complessivamente necessaria per la cancellazione del vincolo, la cui determinazione deve essere rimessa al giudice di merito“, e inoltre “L’attività preparatoria che rientra nei doveri di diligenza dell’attività notarile deve essere svolta in tempi utili a garantire la corrispondenza dell’esito delle ricerche effettuate con le condizioni del bene che vengono descritte nell’atto, sia in ragione della necessità di assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici di esso, sia in funzione della realizzazione sostanziale della funzione di pubblico ufficiale“.
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