ASSEGNO DI MANTENIMENTO DOVUTO ANCHE SE IL MATRIMONIO È DURATO POCO
Per la Corte – in sede di divorzio – la scarsa durata della convivenza non costituisce elemento idoneo a escludere l’assegno di mantenimento (Cass. SS. UU. Sentenza n. 15144 del 11.06.2018)
Qualora sussistano i requisiti economici per il diritto dell’ex coniuge di ricevere l’assegno di mantenimento, la durata limitata del matrimonio non impedisce il godimento del beneficio.
La Corte di cassazione, con la sentenza numero 15144/2018, confermando la scelta del giudice del merito, ha riconosciuto il diritto di una donna a ricevere l’assegno di mantenimento dal marito in virtù della differenza di redditi che li separava e della loro posizione economica.
L’ex coniuge si era rivolto ai giudici di legittimità per ottenere la riforma di tale decisione facendo leva sulla circostanza che il matrimonio aveva avuto scarsa durata e non aveva quindi permesso la stabilizzazione di una comunione materiale e spirituale con l’ex moglie.
Per gli Ermellini, però, la scarsa durata della convivenza, “non costituisce un elemento che possa indurre ad escludere il diritto all’assegno di mantenimento, peraltro sul rilievo che la durata del matrimonio non è un fattore della relativa attribuzione“.
A carico del ricorrente è stato sancito l’obbligo di corrispondere alla ex moglie i 250 euro mensili stabiliti per l’assegno di mantenimento.
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