CAMPER DIFETTOSO? GIUSTA LA RIDUZIONE DEL PREZZO
Per il Tribunale di Milano la sussistenza di vizi del camper rende oggettivamente giustificabile la domanda di riduzione del prezzo vista la manifesta non conformità del bene venduto alle caratteristiche che era lecito attendersi (Trib. Milano, Sez. IV Civile, Sentenza n. 4915 del 03.05.2018)
Il camper che presenta vizi e difetti legittima il proprietario ad agire giudizialmente richiedendo la congrua riduzione del prezzo del bene o, in alternativa, la risoluzione del contratto.
Lo ha chiarito il Tribunale di Milano, quarta sezione civile, nella sentenza n. 4915/2018 ottenuta in seguito al ricorso di un consumatore che aveva acquistato un camper, il quale continuava a presentare ingenti infiltrazioni d’acqua.
Secondo la ricostruzione del giudice, il proprietario del camper successivamente all’acquisto aveva già segnalato al venditore tali difetti, il quale provava malamente a porvi rimedio, sena gran risultati. Pertanto, ogni ulteriore intervento del venditore sarebbe stato superfluo ed avrebbe comportato solo altri inconvenienti.
Pertanto, data la sussistenza dei vizi denunciati, come risultanti da apposita consulenza tecnica, è consentito “al consumatore di richiedere a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove le misure in forma specifica di cui alle successiva lett. a), b) e c) siano a vario titolo impossibili, eccessivamente onerose, tardive o , comunque, abbiano creato notevoli inconvenienti al consumatore (cfr. Trib. Bologna Sez.II, Sent. 10.03.2016)”
Alla luce di ciò, il consumatore ha ottenuto una congrua riduzione di prezzo, pari alle spese necessarie alla riparazione dei vizi riscontrati ed accertati, con accoglimento totale delle proprie ragioni.
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