CICLISTA EFFETTUA SORPASSO AZZARDATO? IN CASO DI INCIDENTE PAGA I DANNI
Per la Cassazione in caso di sinistro stradale il ciclista che ha effettuato un sorpasso avventato è esclusivamente responsabile dei danni (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 12610 del 22.05.2018)
Il ciclista che, nell’effettuare un sorpasso azzardato causa un sinistro stradale va ritenuto esclusivamente responsabile dell’incidente.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 12610/2018 seguita al ricorso di un ciclista, condannato a risarcire i danni, causati dall’incidente da lui provocato, occorsi all’autovettura di controparte dopo aver invaso la corsia di pertinenza di quest’ultima.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il guidatore non avrebbe potuto evitare la collisione con la bici mentre stava percorrendo il proprio senso di marcia: dopo aver incrociato l’autovettura, infatti, il ciclista aveva deciso di sorpassare con estrema avventatezza, senza che le condizioni di sicurezza imposte lo consentissero.
Gli Ermellini tuttavia precisano che, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa imputabile su entrambi prevista dal codice civile ha funzione meramente sussidiaria in quanto opera se è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità.
Pertanto, se risulta accertata l’esclusiva colpa di uno di essi, l’altro conducente è esonerato dalla presunzione, e neppure è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. n. 18631/2015; Cass. n. 4130/2017).
Infatti, si legge nella sentenza, “la regola di diritto invocata dal ricorrente non impone di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall’altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico“.
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