INFILTRAZIONI D’ACQUA: RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEL CONDOMINIO
Per la Cassazione quando le infiltrazioni d’acqua, proveniente da un tetto di un edificio cagionano danno ad un condomino, responsabile non è solo il condominio ma anche, ex art. 2051 c.c., il proprietario dell’appartamento sovrastante quello del danneggiato, il quale non ha provveduto alla manutenzione ordinaria (Cassazione Civile, Sez. VI, sent. n. 8393/18)
La sentenza in commento, conferma la responsabilità del condominio e del proprietario dell’appartamento sovrastante quello danneggiato dalle infiltrazioni d’acqua ex art. 2051 c.c., nel caso in cui il proprietario non abbia provveduto alla ordinaria manutenzione del proprio immobile.
Secondo tale fattispecie, ex art. 2051 c.c., trattandosi di un caso di responsabilità oggettiva, che cada in capo al custode del bene, non è sufficiente, per il proprietario dimostrare la mancanza di colpa, per andare esente da responsabilità.
La norma infatti prescinde dall’eventuale colpa del proprietario.
Con la pronuncia in commento viene definitivamente superata la concezione che voleva in tali casi aversi un’inversione dell’onere probatorio, così che il proprietario potesse essere esonerato da responsabilità, provando l’assenza di colpa nel fatto accaduto.
Nel caso di specie il soggetto risponde in qualità di proprietario dell’immobile, ma, per la fattispecie ex art. 2051 c.c. risponderebbe in ogni caso il custode, sia esso proprietario, possessore o mero detentore dell’immobile.
Sufficiente che egli abbia un effettivo (e non occasionale) potere fisico sulla cosa.