POLIZZE VITA: SONO TALI SOLO SE GARANTISCONO LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE
Rivoluzionaria decisione della Corte di Cassazione ove ha stabilito che la polizza vita che non garantisce la restituzione del capitale investito deve considerarsi un ordinario contratto di investimento (Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 10333 del 30/04/2018)
Innovativa sentenza della Corte di Cassazione, che con la pronuncia 10333/18 traccia una linea importantissima all’interno delle polizze vita/infortuni. Nello specifico tutti coloro che ritengono di avere sottoscritto una polizza vita che non garantisce la restituzione del capitale “investito”, in realtà hanno sottoscritto un vero e proprio contratto di investimento.
Nel caso di specie è stato accertato il mancato assolvimento degli obblighi informativi e di comportamento rispetto a operazione finanziaria non adeguata, previsti dal regolamento Consob n. 11522 del 1998, con riferimento alla persona fisica dell’investitore e non alla società fiduciaria.
Ciò implica importanti differenze dal punto di vista delle comunicazioni, visto che l’intermediario è sempre obbligato a fornire (tramite la fiduciaria) informazioni adeguate sulle operazioni, che ne chiariscano modalità, implicazioni e rischi; in mancanza di un’adeguata informativa al cliente si procede alla risoluzione del contratto con l’assicurazione, la restituzione del capitale e il risarcimento danni.
Pertanto, sulla scorta dei dati così acquisiti, l’intermediario “deve fornire al cliente, per il tramite della fiduciaria, informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte d’investimento o disinvestimento“.
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